Statuto Nazionale

Statuto Nazionale
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
STATUTO NAZIONALE
Approvato dall’Assemblea nazionale straordinaria del 22 maggio 2006
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Torino il 13 giugno 2006 n. 10185
Depositato presso il Ministero della Solidarietà Sociale – Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo
e le Formazioni Sociali, DIV. II – Associazionismo locale
 
Art. 1 – Denominazione e Sede
1. È costituita una Associazione di Promozione Culturale e Sociale denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ      DELLA TERZA ETÀ” siglabile UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ.
2. L’Associazione è a carattere nazionale e si articola in Sedi locali.
3. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
4. Nome, sigla e logo sono brevettati e depositati.
5.L’Associazione ha sede legale e sociale in Torino, corso Francia 5, e competenza su tutto il territorio nazionale.
 
Art. 2 – Finalità
1.L’Associazione si prefigge di educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di uninvecchiamento attivo, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una Accademia di Umanità che evidenzi l’Essere oltre il Sapere.
2.In proprio e attraverso le proprie sedi di propone di:
a)contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati, mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo e attuando iniziativeconcrete;
b)sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali promosse dagli Associati di ogni Sede attraverso l’Accademia  di Umanità e rivolte alle persone e alservizio del territorio;
c)promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra culture e generazioni diverse.
3.L’Associazione ha inoltre le funzioni di:
a)rappresentare gli Associati a livello nazionale e internazionale;
b)favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Associati;
c)stimolare e coordinare iniziative che coinvolgano ed interessino gli Associati di più sedi o più Regioni;
d)informare la base associativa di tutte le Sedi attraverso strumenti mediatici idonei;
e)promuovere l’associazionismo in tutto il territorio nazionale.
 
Art. 3 – Collegamenti
1.L’Associazione opera in tutta Italia attraverso i propri Organi nazionali e locali anche in collaborazione con altre Associazioni italiane e internazionali, nonché con Enti e Istituzioni pubblici e privati aventi analoghe finalità, pur conservando la propria specificità ideale e organizzativa.
2.L’Associazione opera sempre, nei modi e con gli strumenti più idonei per il conseguimento delle proprie finalità, nel rispetto delle vigenti Leggi,  seconde le norme del presente Statuto.
 
Art. 4 – Associati
1.Sono associati alla Associazione le persone fisiche che condividono le finalità del presente Statuto e fanno espressamente domanda di iscrizione. La domanda è inoltrata alla Sede locale presso la quale l’aspirante Associato intende iscriversi. Con l’iscrizione alla sede locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione nazionale. La qualifica di Associato comporta il pagamentodella quota associativa.
2.Gli Associati partecipano alle attività organizzate a livello locale e nazionale, se in regola con il pagamento della quota associativa.
3.Le Sedi devono essere legalmente costituite, dagli Associati di un Comune, con uno Statuto che preveda espressamente le seguenti condizioni:
-adesione ai principi e alle finalità dell’Associazione Nazionale;
-assenza di fini di lucro;
-gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli Associati e dei Volontari;
-democraticità degli Organi associativi;
-libertà di adesione senza distinzione di etnia, religione, nazionalità e opinione politica;
-redazione del rendiconto economico annuale con divieto di distribuzione agli Associati, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione;
-obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio all’Associazione Nazionale o ad altre Associazioni o Enti aventi analoghe finalità di promozione sociale;
-rispetto di ogni altra condizione prevista dalle Leggi vigenti in materia.
 
Art. 5 – Denominazione – Organizzazione territoriale – Struttura
1.Ogni sede locale, costituita legalmente secondo lo spirito del presente Statuto, assume la denominazione “Università della Terza Età – siglabile UNITRE– Università delle tre età” seguita dal nome della località ove ha sede legale e può utilizzare il ‘logo’ solo dopo la delibera di riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale dell’Associazione.
2.La Sede locale deve osservare le finalità e i principi contenuti nel presente Statuto.
 
Art. 6 – Diritti e obblighi dell’Associato
1.Ogni Associato ha diritto all’elettorato attivo e passivo e alla partecipazione alla vita associativa.
2.L’adesione all’Associazione Nazionale comporta, per ogni Associato e per la Sede di appartenenza, i seguenti obblighi:
a)osservare lo Statuto dell’Associazione Nazionale;
b)uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi nazionali per le attività, la vita associativa e la partecipazione;
c)corrispondere puntualmente la quota associativa annuale.
 
Art. 7 – Recesso – Sanzioni – Esclusioni
1.Il recesso è regolato dalle norme del Codice Civile.
2.Le sanzioni possono essere disposte nei confronti dell’Associato che non ottempera agli obblighi statutari, ovvero che turbi la compagine associativa o arrechi pregiudizio morale all’Associazione.
3.Le delibere di esclusione nei confronti di una Sede commisurate alla gravità del comportamento e del danno, predisposte dal Comitato Esecutivo, debbono essere ratificate dal Consiglio nazionale.
4.Contro le delibere di sanzione ed esclusione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri. L’effetto delle delibere è sospeso fino alla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri.
 
Art. 8 – Elenco Organi dell’Associazione
1.Sono organi dell’Associazione:
a)l’Assemblea nazionale
b)il Consiglio Nazionale
c)il Comitato Esecutivo
d)il Presidente e i Vicepresidenti
e)il Segretario
f)il Tesoriere
g)il Collegio dei Revisori dei Conti
h)il Collegio dei Probiviri.
 
Art. 9 – Assemblea Nazionale – Costituzione e funzionamento
1.L’Assemblea Nazionale è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione ed è costituita dai Delegati eletti dagli Associati in numero proporzionale agli Associati iscritti alla propria Sede.
a)Ogni Delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe compresa la propria.
b)L’Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni, su convocazione del Presidente.
c)L’Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei Componenti del Consiglio Nazionale, o di almeno un terzo degli Associati.
d)La Commissione Verifica Poteri viene eletta dal Consiglio Nazionale tra persone non candidate a cariche associative.
e)L’Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Delegati degli Associati. In seconda convocazione, prevista almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
f)Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta 850%+1) dei voti espressi dai Delegati.
g)Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate con la partecipazione dei due terzi dei delegati e con una maggioranza di almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei voti espressi dai Delegati.
h)L’Assemblea per il rinnovo degli Organi dell’Associazione elegge un proprio Presidente, il Segretario verbalizzante e il Collegio degli Scrutatori. Il Presidente indice le votazioni e proclama i risultati.
 
Art. 10 – Assemblea – Compiti e attribuzioni
1.L’Assemblea Nazionale:
a)elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni;
b)propone, discute, definisce e delibera le linee programmatiche dell’Associazione sotto forma di mozione o documento scritto;
c)discute e delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;
d)discute e delibera su mozioni proposte dai Delegati;
e)ha facoltà di eleggere un Presidente onorario che può partecipare alle attività degli Organi nazionali con diritto di voto consultivo;
f)prende visione della relazione finanziaria e patrimoniale del Tesoriere;
g)delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
 
Art. 11 – Consiglio Nazionale – Composizione e funzionamento
1.Il Consiglio Nazionale è composto da:
a)il Presidente;
b)un massimo di trentacinque Consiglieri eletti fra i Delegati che partecipano alla Assemblea nazionale in numero proporzionale agli Associati presenti in ogni Regione;
c)il Presidente Onorario, qualora eletto.
2.Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma almeno una volta all’anno su convocazione scritta del Presidente e quando lo stesso, d’intesa con il Comitato Esecutivo, ne ravvisi la necessità.
3.Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente anche su richiesta scritta formulata da almeno un terzo dei Consiglieri.
4.Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza del cinquanta per cento più uno dei Consiglieri e di almeno un terzo in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti.
5.Qualora il Consiglio Nazionale perda per dimissioni o altra causa almeno la metà dei suoi componenti esso decade e il Presidente deve convocare una Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo degli Organi nazionali.
6.Il Consiglio Nazionale può essere convocato sia presso la Sede legale che in altro luogo.
 
Art. 12 – Consiglio Nazionale – Competenze
1.Il Consiglio Nazionale, in esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi dell’Assemblea Nazionale, programma, organizza e gestisce l’attività
dell’Associazione verificando periodicamente l’attuazione delle iniziative assunte.
2.Il Consiglio Nazionale, in particolare:
a)elegge, su proposta del Presidente, nella prima riunione, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri Componenti
del Comitato Esecutivo in numero di quattro;
b)promuove la realizzazione delle finalità dell’Associazione e delle direttive dell’Assemblea Nazionale;
c)esamina e approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il rendiconto finanziario preventivo e quello consuntivo dell’anno accademico precedente;
d)stabilisce annualmente, al massimo entro il 31 ottobre, l’entità della quota associativa per l’anno accademico successivo;
e)promuove e contribuisce a livello nazionale allo sviluppo della base associativa e all’organizzazione territoriale dell’Associazione;
f)delibera, sulla base delle decisioni del Collegio dei Probiviri, eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli Associati.
3.Il Consiglio Nazionale predispone le modifiche dello Statuto, qualora si rendessero necessarie.
4.Il Consiglio nazionale delibera in merito a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto e ratifica, su proposta del Presidente, la designazione di Rappresentanti dell’Associazione in Organismi nazionali ed internazionali collegati.
5.Il Consiglio Nazionale delibera, su proposta del Presidente, in merito alla promozione e organizzazione di convegni e altre attività nazionali e internazionali.
6.Il Consiglio Nazionale delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di Commissioni di studio inerenti il conseguimento delle finalità
dell’Associazione e la realizzazione dei programmi stabiliti dall’Assemblea.
 
Art. 13 – Comitato Esecutivo
1.Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare attuazione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale e gestire, d’intesa con il Presidente,
l’attività ordinaria economica ed organizzativa dell’Associazione espletando i relativi compiti.
2.Il Comitato Esecutivo esamina la documentazione relativa alla costituzione e adesione di nuove Sedi e predispone la delibera di riconoscimento per il
Consiglio Nazionale.
3.Il Comitato Esecutivo formula proposte al Consiglio Nazionale per le delibere di competenza dello stesso: progetti, programmi, convegni, commissioni e comitati.
4.Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente normalmente presso la Sede sociale, quando lo ritiene opportuno e comunque almeno quattro volte l’anno, e le riunioni sono valide con la presenza di almeno cinque Componenti.
5.I Componenti del Comitato Esecutivo decadono qualora non intervengano a tre riunioni consecutive in assenza di giustificazione scritta e motivata.
 
Art. 14 – Presidente e Vicepresidenti
1.Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e i poteri di firma per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti e depositi bancari e postali.
2.Il Presidente presiede l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo, salvo l’Assemblea per il rinnovo degli Organi nazionali
dell’Associazione.
3.Il Presidente, d’intesa con il Comitato Esecutivo, può delegare ai Consiglieri Nazionali attribuzioni specifiche in materia di organizzazione, comunicazione e stampa, questioni fiscali e giuridiche.
4.I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente, nella rappresentanza dell’Associazione sul territorio nazionale ed internazionale e per esigenze
istituzionali.
5.Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente e lo rappresenta in caso di
impedimento.
 
Art. 15 – Segretario
1.Il Segretario cura il buon andamento della Segreteria Nazionale ed è responsabile della regolare tenuta e riservatezza della documentazione
dell’Associazione e dei dati degli Associati, secondo disposizioni scritte del Presidente e delle norme legislative sulla tutela dei dati personali.
2.Il Segretario redige i verbali delle riunioni di tutti gli Organi nazionali ed è responsabile della loro conservazione.
3.Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.
 
Art. 16 – Tesoriere
1.Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi documenti, nonché l’inventario dei beni; prepara il rendiconto
preventivo d’intesa con il Comitato Esecutivo, e quello consuntivo al 30 giugno di ogni anno e redige la relazione finanziaria sul conto consuntivo e sulla
situazione patrimoniale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre successivo.
2.Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti contabili di ordinaria amministrazione.
 
Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti
1.Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale anche al di fuori dei propri componenti e durano in carica tre anni. Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea tra i tre Membri effettivi.
2.I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Nazionale, ma possono partecipare alle sedute dello stesso.
3.Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di accertare la correttezza delle scritture contabili e di verificare annualmente il rendiconto consuntivo
al 30 giugno e la relativa documentazione, redigendo la propria relazione che deve sempre accompagnare i documenti contabili e deve essere approvata dal Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre successivo.
 
Art. 18 – Collegio dei Probiviri
1.Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale, anche al di fuori dei propri componenti, e durano in carica tre anni. Il Presidente del Collegio è eletto tra i tre Membri effettivi dall’Assemblea.
2.Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli Associati, e tra gli Associati e l’Associazione Nazionale, o tra Organi della stessa e di decidere in merito, secondo equità, sui ricorsi proposti in materia di sanzioni ed esclusioni.
3.Il Collegio dei Probiviri, fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, decide secondo equità, senza obbligo di formalità rituali, ed il lodo
arbitrale è inoppugnabile.
 
Art. 19 – Patrimonio
1.Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a)dall’ammontare delle quote associative ricevute annualmente tramite le Sedi locali;
b)da contributi e sovvenzioni ricevuti da Enti pubblici e privati per la realizzazione di programmi e progetti o ad altro titolo;
c)dai beni mobili e immobili acquisiti;
d)da donazioni e elargizioni liberali;
e)da ogni altra entrata consentita dalla Legge.
 
Art. 20 – Rendiconto economico e finanziario
1.L’esercizio finanziario dell’Associazione corrisponde all’anno accademico che termina il 30 giugno di ogni anno.
2.I rendiconti economici e finanziari preventivo e consuntivo dell’Associazione, predisposti annualmente dal Tesoriere e sottoscritti dal Presidente e
accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere discussi e approvati dal Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre di ogni anno.
3.Gli Associati sono informati dagli Organi Nazionali sull’andamento economico dell’Associazione.
4.I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli Associati nemmeno in forme indirette.
5.Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti in attività istituzionali dell’Associazione.
 
Art. 21 – Cariche associative – Gratuità
1.Tutte le cariche degli Organi dell’Associazione, se non disposto diversamente dallo Statuto, hanno durata triennale e sono rinnovabili.
2.Lo svolgimento delle funzioni proprie delle cariche nell’Associazione avviene a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
 
Art. 22 – Commissioni consultive
1.Il Consiglio Nazionale può istituire Commissioni consultive per specifici argomenti e obiettivi avvalendosi del contributo di esperti anche esterni all’Associazione.
2.Le Commissioni consultive operano per il tempo necessario a espletare il compito loro affidato ed entro i termini di vigenza degli Organi nazionali,salvo revoca da parte del Consiglio Nazionale.
 
Art. 23 – Responsabilità
1.Le Sedi locali sono autonome quanto alla definizione dei programmi e alla gestione delle attività, pur nel rispetto dei principi, delle finalità e delle determinazioni dell’Associazione Nazionale.
2.Ogni Sede locale - e per essa i propri Organi democraticamente eletti - deve far fronte ai propri impegni amministrativi, finanziari e patrimoniali.
3.Gli Organi nazionali dell’Associazione non sono responsabili delle obbligazioni assunte dagli Organi della Sede locale.
4.I rapporti fra gli Organi dell’Associazione Nazionale e quelli della Sede locale devono essere improntati a costruttiva collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie.
 
Art. 24 – Verbali e documentazione
1.Di ogni riunione degli Organi nazionali dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
2.I verbali e i documenti inerenti sono custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
3.I verbali e i documenti della Sede locale, in caso di scioglimento, devono essere trasmessi alla Segreteria dell’Associazione Nazionale che è garante della conservazione e della riservatezza.
 
Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione
1.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Nazionale con una maggioranza del settantacinque per cento dei voti rappresentati dai Delegati degli Associati.
2.Con la stessa deliberazione l’Assemblea provvedere a devolvere il patrimonio ad altre Associazioni o Enti operanti in Italia con analoghe finalità o comunque con finalità di promozione sociale.
 
Art. 26 – Legislazione – Rinvio
1.Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento e si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi nazionali in materia, con prevalenza delle Legislazioni sulle Associazioni di Promozione Sociale.